Gli impianti fotovoltaici ed eolici possono contare sul super ammortamento maggiorato del 40%. Lo stabiliscono, con la circolare 4/e, l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico.
I contribuenti potranno fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche poiché tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 cioè investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
Alla luce della novità legislativa introdotta dal comma 21 Legge 208/2015, si ritiene che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possano essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla circolare 36/E del 2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento. Di conseguenza:
- ai costi relativi alla componente immobiliaredelle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4% prevista per i beni immobili;
- ai costi relativi alla componente impiantisticadelle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista per i beni mobili.
I contribuenti potranno fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 cioè investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.